Legge ZAN

UN'OCCASIONE DA NON PERDERE

Domenico Rogante

Maggio 2021

Caldo è il dibattito intorno al ddl Zan (dal nome del relatore on. Zan deputato PD), la legge contro l'omotransfobia, la misoginia e l'abilismo, che dopo l'approvazione alla Camera, si appresta ad essere esaminata anche in Senato, con non pochi ostacoli. Infatti, questa proposta di legge ha sancito una profonda spaccatura tra le forze politiche che sostengono il governo Draghi, in particolare per la strenua contrarietà del centrodestra.

Cosa dice il testo in questione ?

Con il ddl Zan, l'omofobia nel codice penale viene equiparata al razzismo e all'odio su base religiosa. Questa legge aggiunge ai passaggi del codice penale (articolo 604 bis) che già puniscono le discriminazioni a sfondo razziale, etnico o religioso anche quelle basate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità. Prevede pene fino a 4 anni per chi istiga a commettere discriminazioni o violenze a stampo omofobo così come oggi è previsto per quelle di stampo razzista. Una delle critiche che più sono state rivolte a questa legge è che violerebbe la libertà di opinione ed espressione. In realtà, l'articolo 4 del testo recita in maniera molto chiara: "sono fatte salve la libera espressione di convincimenti ed opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo  del compimento di atti discriminatori o violenti". 

Molto acceso è stato il dibattito anche sull'inserimento nel testo della definizione identità di genere*, con una parte dei critici che si divide principalmente tra chi afferma che una discussione del genere, che tocca la radice dell'umano, meriterebbe una riflessione più profonda e chi invece teme che questa legge aprirebbe di fatto le porte alla teoria gender.

Al netto di tutte le perplessità ed i dubbi legittimi, è bene sottolineare che la nozione di "identità di genere" è precedente a questo testo ed è già stata validata anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.221 del 2015, in cui si afferma che: "diritto all'identità di genere" è "elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona". Nello stesso senso la Corte si esprime con la sentenza n.180 del 2017 nella quale ribadisce: "che va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto, costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere".

 L'amarezza che il dibattito intorno a questa legge ci lascia, deriva dal fatto che un tema così delicato si sarebbe dovuto affrontare attraverso un dialogo aperto e costruttivo con l'obiettivo di elaborare un testo che rappresentasse uno strumento di tutela dei diritti che non fosse soggetto a fraintendimenti e ambiguità. Purtroppo, ci tocca costatare che la discussione viene quotidianamente monopolizzata da posizioni pregiudiziali, benaltriste e strumentali che dimostrano la scarsa maturità di una parte della classe politica e più in generale dell'opinione pubblica quando si parla di diritti.

*per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione.


Dello stesso autore, vedi anche: A CESARE QUEL CHE È DI CESARE