Agire Politicamente

Coordinamento di cattolici democratici

Statuto


Art.1 Finalità

È costituita l'associazione Agire Poli­tica­men­te come Coordinamento di cattolici democratici finalizzato a promuovere una cittadinanza attiva dei cristiani e a coordinare l'impegno di quanti, nell'esercizio della carità culturale e politica, intendono ispirarsi alla tradizione ideale e storica del cattolicesimo democratico.

A tal fine, l'Associazione

  • elabora riflessioni e proposte coerenti con gli ideali a cui si richiama e ne promuove la conoscenza e la diffusione;
  • cura la pubblicazione e la diffusione di libri, riviste ed altri testi utili allo svolgimento della propria attività;
  • organizza convegni, seminari ed altri incontri di particolare interesse per la politica nazionale ed internazionale;
  • organizza studi e ricerche, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali, sui temi oggetto delle attività dell’Associazione;
  • coordina, nel rispetto dell'autonomia di ognuno, le iniziative di carattere politico delle associazioni, dei gruppi e dei singoli simpatizzanti;
  • organizza corsi di formazione e altre attività formative rivolte agli associati ed ai terzi;
  • cura i rapporti con altre associazioni od organismi aventi scopi analoghi;
  • promuove ogni altra iniziativa ritenuta necessaria al perseguimento dei fini statutari.

TITOLO 1: SOCI E SIMPATIZZANTI

Art. 2 Soci

Possono aderire ad Agire Politicamente singoli, gruppi organizzati ed altre associazioni che dichiarino di riconoscersi negli ideali e nelle finalità dell’Associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche che si associano ai sensi dell'articolo 3; sono soci collettivi le associazioni ed i gruppi simpatizzanti ai sensi dell'alticolo 4.

Art. 3 Ammissione dei soci ordinari

Le persone fisiche che intendono aderire all'Associazione presentano domanda di ammissione al Consiglio regionale competente per territorio o direttamente al Consiglio nazionale. Contro le deliberazioni del Consiglio regionale, è sempre possibile presentare ricorso al Consiglio nazionale.

In seguito all'ammissione, i soci acquistano tutti i diritti e i doveri disciplinati dal presente statuto. L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data di versamento della quota associativa annuale e non è incompatibile con l'adesione ad altre associazioni, anche di carattere politico o a partiti.

Gli associati che versano annualmente un contributo almeno cinque volte superiore a quello stabilito per l'iscrizione dei soci ordinari hanno diritto al titolo di soci sostenitori.

Art. 4 Soci collettivi

I gruppi e le associazioni che intendono aderire collettivamente ad Agire Politicamente presentano domanda al Consiglio nazionale, che si pronuncia dopo aver sentito i rappresentanti dei Coordinamenti locali in cui ha sede il gruppo o l'associazione che ha presentato domanda di adesione.

All'atto dell’ammissione vengono disciplinate le modalità di partecipazione del gruppo o dell'associazione simpatizzante alle attività di Agire Politicamente, e viene fIssata la quota di associazione annuale, tenendo conto del numero dei soci delle organizzazioni simpatizzanti.

Art. 5 Simpatizzanti

I singoli, i gruppi organizzati e le altre associazioni che si riconoscono negli ideali e nelle frnalità di Agire Politicamente possono, a domanda, essere ammessi a partecipare alle attività dell’Associazione in qualità di simpatizzanti. Essi sono tenuti a contribuire alla realizzazione dell’attività cui partecipano secondo le modalità e le forme defrnite all’atto dell’ammissione dal Consiglio competente.

Art. 6 Cessazione della qualità di socio o simpatizzanti  e scioglimento delle sezioni e dei gruppi

Quando ricorrano gravi motivi o nel caso di comportamenti che contraddicano manifestamente le finalità dell'Associazione, il Consiglio al quale era stata presentata domanda di ammissione può decidere, dopo avere sentito gli interessati ed a maggioranza assoluta, l'allontanamento di un socio o di un aderente oppure lo scioglimento di una sezione o di un gruppo: Contro la deliberazione del Consiglio regionale è possibile proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 7 Coordinamenti regionali

Agire Politicamente si articola in Coordinamenti regionali che hanno la responsabilità di realizzare, a livello locale, le attività ed i progétti diretti all'attuazione degli scopi dell’Associazione.

Può essere costituito un unico Coordinamento per lo svolgimento delle attività in più regioni.

Art. 8 Organizzazione dei Coordinamenti regionali

Il Coordinamento regionale si dà una propria organizzazione interna nei limiti fissati dal presente statuto, conformemente alle esigenze della realtà in cui opera, anche prevedendo ripartizioni infraregionali, nonché la costituzione sul territorio di sezioni locali o di gruppi tematici.

Ciascun Coordinamento costituisce un'assemblea alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci iscritti nell'area in cui opera il Coordinamento e, nei casi previsti dallo statuto o dal regolamento, anche i simpatizzanti.

Il regolamento regionale può prevedere procedure atte ad assicurare la partecipazione all'assemblea dei rappresentanti delle sezioni locali e dei gruppi tematici in proporzione ai propri iscritti.

Essa è il principale organo decisionale del Coordinamento regionale. Ha il compito di approvare il regolamento regionale nonché quello di eleggere al suo interno un Consiglio ed un Coordinatore regionale.

I Coordinamenti regionali hanno autonomia patrimoniale e possono avere personalità giuridica.

Art. 9 Sezioni locali e gruppi tematici

I soci possono istituire sezioni locali o gruppi tematici di Agire Politicamente, per il perseguimento delle finalità dell’Associazione, nel rispetto del presente statuto.

A tal fine i promotori, in numero non inferiore a cinque, presentano domanda al competente Consiglio regionale, che si pronuncia d'intesa con il Consiglio nazionale. La domanda può anche essere presentata direttamente al Consiglio nazionale.

Le sezioni locali hanno autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Gli organi direttivi contabili ne assumono in via esclusiva la relativa responsabilità.

Le sezioni locali e i loro soci si collegano al Coordinamento regionale competente e partecipano all'attività dei suoi organi nazionali, secondo le disposizioni del presente statuto.

TITOLO III: ORGANI NAZIONALI

Art. 10 Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale è il principale organo decisionale dell'Associazione. Tutti i soci hanno il diritto di parteciparvi. Ad essa compete l'elaborazione dei temi e l'individuazione delle scelte operative che i Coordinamenti regionali sono chiamati a sviluppare.

All'Assemblea nazionale compete

  • approvare il rendiconto economico e finanziario e fissare la quota associativa annuale;
  • deliberare su ogni altro argomento che non rientri fra i compiti dell'Assemblea straordinaria, sottopostole dal Consiglio nazionale, dalla Giunta nazionale o da almeno un quinto dei Coordinatori regionali;
  • esprimere parere e voto su quanto ad essa demandato dalla legge o dallo statuto, nonché sulle altre decisioni necessarie alla vita dell'Associazione che non siano riservate al Consiglio nazionale o al Coordinatore nazionale.

Ogni tre anni l'Assemblea nazionale si caratterizza come Assemblea congressuale ed è chiamata a

  • definire gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  • eleggere il Consiglio nazionale, nonché i Componenti il Collegio dei probiviri;
  • il testo delle deliberazioni dell’Assemblea è messo a disposizione di tutti i soci che ne facciano richiesta.

Art. 11 Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, tutte le volte che venga convocata dal Coordinatore nazionale o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio nazionale o dei Coordinatori regionali o della Giunta nazionale o, infine, da un sesto dei soci.

Essa è convocata e presieduta dal Coordinatore nazionale che può affidarne la presidenza ad altra persona. Delibera con voto della maggioranza dei presenti se non è previsto diversamente.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio in Assemblea attraverso una delega scritta. Nessun partecipante può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea congressuale è composta dai componenti il Consiglio nazionale e dai delegati eletti dai Coordinamenti regionali, dalle sezioni locali e dai gruppi tematici, in proporzione ai propri iscritti.

Art. 12 Assemblea straordinaria

L'Assemblea può riunirsi in seduta straordinaria per deliberare a maggioranza dei due terzi dei presenti le modifiche al presente statuto. La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve avvenire con lettera prioritaria indicante l'ordine del giorno, il luogo ed il tempo della riunione.

La riunione non può avere luogo prima che siano trascorsi almeno quindici giorni dal ricevimento della convocazione.

Art. 13 Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale è composto dai Coordinatori regionali, dai membri eletti dall’Assemblea congressuale e dal Collegio dei Probiviri.

Esso è l'organo esecutivo dell'Associazione, dura in carica tre anni e i suoi componenti non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini del­l’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto. Elegge il Coordinatore nazionale e può inoltre designare un segretario organizzativo, un tesoriere e un addetto stampa.

Art. 14 Riunioni del Consiglio nazionale

Le riunioni del Consiglio nazionale sono convocate dal Coordinatore nazionale di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio è validamente riunito se è presente almeno la metà dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore nazionale. In seconda convocazione ognuno dei componenti può farsi rappresentare da un suo designato.

Art. 15 Coordinatore nazionale

Il Coordinatore nazionale rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, dura in carica tre anni e non può svolgere più di due mandati consecutivi.

Cura l'esecuzione dei deliberati del­l’As­semblea nazionale, del Consiglio nazionale e della Giunta nazionale nei limiti di quanto disposto da tali organismi.

Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio e della Giunta nazionale.

Svolge altre funzioni previste dallo statuto.

Art. 16 Composizione della Giunta nazionale

La Giunta nazionale è composta dal Coordinatore nazionale e da un massimo di sei membri, eletti dal Consiglio nazionale al suo interno dall’Assemblea nazionale congressuale. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

Essa svolge tutte le funzioni delegatele dal Consiglio nazionale; assicura la continuità delle attività e il coordinamento delle iniziative dell’Associazione. I suoi componenti possono svolgere incarichi che siano ritenuti necessari per il miglior perseguimento dei fini sociali. Le riunioni della Giunta sono convocate dal Coordinatore nazionale, di sua iniziativa o su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 17 Segretario organizzativo

Il Segretario organizzativo, se nominato,

  • tiene aggiornato l'elenco dei soci;
  • cura la convocazione del Consiglio nazionale e dell’Assemblea;
  • redige il processo verbale di ogni seduta dell’Assemblea, del Consiglio nazionale e della Giunta nazionale.

Art. 18 Tesoriere

Il Tesoriere, se nominato,

  • ha cura del patrimonio dell’Associazione;
  • provvede ai pagamenti;
  • tiene le scritture contabili obbligatorie e necessarie;
  • predispone i rendiconti economici e finanziari secondo quanto previsto dall'art. 19.

Art. 19 Rendiconto economico e finanziario

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Tesoriere, se eletto, o un altro componente della Giunta nazionale, predispone il rendiconto economico e finanziario e lo presenta per l'approvazione al Consiglio nazionale.

Detti atti sono quindi sottoposti al voto dell’Assemblea annuale.

Art. 20 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea congressuale. Ha il compito di dirimere eventuali controversie fra i soci, ad esso sottoposte.

I membri del Collegio fanno parte del Consiglio nazionale e restano in carica tre anni.

 

Art. 21 Sede

L'Associazione, se non dispone di propri locali, ha sede presso il Coordinatore nazionale.

Art. 22 Patrimonio

L'Associazione non ha scopo di lucro. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito

  • dalle quote associative;
  • dall’eventuale ricavato derivante dall’organizzazione di manifestazioni o di altre attività nell’ambito delle competenze dell’Associazione;
  • da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
  • da eventuali fondi riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
  • dai beni mobili e immobili dell'Associazione;
  • da ogni altra entrata che contribuisca ad incrementare il patrimonio dell’Associazione.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 Durata e scioglimento dell'Associazione

La durata dell’Associazione è stabilita fino a tutto il 2050.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio netto sarà devoluto ad altre associazioni o enti senza scopo di lucro, aventi finalità analoghe, secondo una decisione presa dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea straordinaria.

Art. 24 Applicazione delle norme del Codice civile

Per quanto non disposto dal presente statuto si applicano le norme del Codice civile italiano.

 

Roma, 29 marzo 2003 (3° Assemblea congressuale)