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APPUNTI PER UNA RIFLESSIONE SULLA "IRRAGIONEVOLE DURATA" DEL PROCESSO PENALE

(con la cortese autorizzazione dell'Autore, pubblichiamo un contributo sulla "irragionevole durata" del processo penale, scritto per il sito www.unicost.it)

 Maurizio Millo[1]

1.- Si dice spesso che stiamo vivendo un momento storico molto confuso; ciò mi sembra particolarmente vero per il mondo del processo, sia civile, sia penale. Quest’ultimo specialmente appare affetto da malattia quasi incurabile: si accavallano gli interventi legislativi e giurisprudenziali e non si riesce più a riconoscere alcun quadro organico che consenta di dare senso compiuto ed intelligibile alle sue regole e di evitare che un numero crescente di procedimenti si arenino lungo la strada per motivi che contraddicono qualsiasi buon senso.
Posta questa preoccupata premessa, poiché continuo a confidare nella buona volontà di tanti tra quelli che si impegnano per rendere in qualche modo sensato ed utile lo svolgimento del nostro quotidiano lavoro, ho pensato di proporre alcune piccole e schematiche riflessioni che non hanno alcuna presunzione di completezza, ma spero possano stimolare verso la ricerca di rimedi che possano migliorare lo svolgimento delle attività processuali e servano a mantenerne il valore rispetto agli obbiettivi concreti che si vogliono perseguire.
Il primo passo mi sembra debba essere ricordare quali sono questi obbiettivi concreti essenziali che si deve riuscire a perseguire nella realtà, per verificare poi in quali direzioni si possa agire.
 
2.- La funzione essenziale del processo penale credo si possa sintetizzare nel tentativo di garantire che la reazione sociale di fronte al crimine sia correttamente indirizzata quanto all’individuazione del responsabile e sia, inoltre, rispettosa della persona dell’imputato. Rappresenti, insomma, non una forma di vendetta, ma un servizio che lo Stato dà per il mantenimento della pace sociale e della sicurezza dei cittadini, cui tutti gli uomini - specialmente i più indifesi e deboli - sentono di avere diritto.
Presupposto implicito, ma essenziale, di questa affermazione è che la risposta al crimine e la ricerca di sicurezza da parte della società sono realtà comunque ineliminabili e che, qualora il processo non riesca a funzionare, tale reazione - come fenomeno sociale - tende a verificarsi in ogni caso, ma con alto rischio di assumere modalità distorte e non rispettose della persona del presunto colpevole, con notevoli possibilità, inoltre, di indirizzarsi verso i soggetti sbagliati.
Da ciò deriva che il processo deve risultare realmente efficace altrimenti, almeno nel medio periodo, sarà scavalcato dalla ricerca di sicurezza e, da una parte, si scateneranno dinamiche che metteranno in crisi la stessa sopravvivenza della vita sociale quotidiana, dall’altra tutti i suoi protagonisti [non solo i giudici, ma anche gli avvocati] diverranno socialmente inutili e saranno percepiti come tali.
Nella Storia vi sono state più volte conferme che, quando la richiesta di reazione e sicurezza sociale si fa molto forte, o il processo si dimostra in grado di rispondere a queste richieste - pur incanalandole entro confini di ragionevolezza e rispetto della persona umana - o viene del tutto scavalcato. Possono essere esempi molto attuali di frizione tra le due opposte esigenze che si cerca di contemperare di fronte ad eventi prima imprevisti, il nuovo sistema di intercettazioni telefoniche ipotizzato in USA in funzione antiterrorismo, certamente non in linea con le ordinarie impostazioni garantistiche del processo americano, ma ancora di più la richiesta di processare i terroristi di fronte alle corti marziali, senza che ciò fosse già previsto prima della commissione dei fatti; oppure il nuovo meccanismo di internamento senza processo previsto in Inghilterra per eventuali arabi sospetti[2] (si badi bene che questi esempi provengono dai Paesi ritenuti la patria del garantismo), ma si potrebbe riflettere anche su alcune delle disposizioni processuali adottate in Italia per combattere il terrorismo interno o pensare alla recentissima vicenda del mandato di cattura europeo come reazione alla criminalità internazionale in espansione ed infine - per non prolungare troppo l’elenco - alle proposte e richieste di intervento fatte in Italia per fronteggiare i fenomeni della violenza in occasione di manifestazioni sportive o delle rapine nelle ville o, in generale, della cosiddetta microcriminalità.
L’intelligenza dei giuristi e la loro bravura tecnica si deve esercitare per superare la miopia del breve periodo ed evitare - nei limiti del possibile - l'oscillazione pendolare tra ipergarantismo e giustizialismo (che sempre tende ad emergere quando il sistema penale diviene inefficace); un eventuale momento di euforia - sia quando tocchi ai giustizialisti, sia quando tocchi agli ipergarantisti - non deve far dimenticare che il periodo dell’oscillazione, anche quando duri alcuni anni, risulta comunque, nella sostanza, molto breve.
 
3.1.- Il processo deve quindi riuscire a procedere con adeguata rapidità verso una pronuncia finale: deve saper essere efficace; se non ci riesce tende a cadere in disuso, con gravi conseguenze sociali. Credo si debbano percorrere contemporaneamente molte vie, ma che tutte debbano essere davvero concrete. Penso sia ormai scaduto il tempo delle formule vuote: i veri giuristi si riconoscono dalla loro capacità di misurarsi con gli effetti concreti che le norme e le interpretazioni di queste possono avere nella realtà.
In questo spirito proverò a fare - solo come esempi di un possibile metodo - una rapida rivisitazione di alcuni istituti e previsioni del codice di procedura penale che, a mio avviso, meriterebbero riforma perché di costo funzionale sproporzionato rispetto ai vantaggi che comportano (quando li comportano).
3.2.1.- Vi sono “garanzie” che sembrano onestamente inutili per l’imputato, ma sono certamente dannose per il processo: ad esempio il disposto dell’art. 420 ter ed il rinvio fatto a tale norma dall’art. 484 c.p.p.: l’imputato legittimamente assente ha diritto non solo (giustamente) al rinvio dell’udienza, ma anche ad una nuova notificazione della citazione (comprensiva di imputazione, ecc.); il risultato è che, con notevole aggravio delle cancellerie e degli uffici addetti alle notifiche ed inoltre notevole rischio che si verifichino nullità puramente formalistiche, si deve ripetere un’attività di notificazione del tutto inutile, poiché l’interesse concreto dell’imputato - che già ben conosce le imputazioni - è semplicemente quello che non si celebri l’udienza in sua assenza e quindi sarebbe giusto prevedere il semplice diritto al rinvio, mentre, per la conoscenza della nuova data, sarebbe sufficiente utilizzare la funzione di rappresentanza del difensore (chi poi tema improbabili difetti di comunicazione tra difensore ed assistito può ricordare che nel mondo attuale non manca per chiunque la possibilità di informarsi direttamente e facilmente in cancelleria e che nel nuovo rapporto tra cittadino e Stato non sembra una richiesta assurda quella di doversi fare parte attiva come corrispettivo del riconoscimento di un diritto e per sanare un eventuale problema di comunicazione tra imputato e difensore non creato certo dallo Stato).
3.2.2.- Altro esempio di questo genere può essere quello del ricorso in Cassazione, con normale effetto sospensivo della irrevocabilità, della sentenza che applica una pena su comune richiesta delle parti, mentre (se non si vogliono favorire attività puramente dilatorie) sarebbe sufficiente - per estremo scrupolo - prevedere, in caso di ricorso, la possibilità di sospensione dell’esecuzione da parte della Cassazione in seguito  a specifica e motivata richiesta del ricorrente.
3.3.1.- Si possono poi fare esempi di “garanzie” che hanno utilità, almeno teoricamente, per l’imputato, ma non mi sembrano ormai compatibili con la funzione essenziale del processo: rappresentano un costo sproporzionato rispetto al risultato concreto che si vorrebbe raggiungere e potrebbero essere superati alla luce del nuovo rapporto stabilito tra cittadino e Stato e tra parti e giudice con il processo di stampo accusatorio.
Penso ad esempio alla notificazione del decreto che dispone il giudizio all’imputato che sia rimasto contumace all’udienza preliminare anche qualora la notifica dell’avviso di tale udienza sia avvenuta a mani proprie o di persona comunque convivente che abbia accettato l’atto: di nuovo non si comprende perché in questi casi se l’imputato non compare all’udienza non venga utilizzata anche a questi fini la funzione di rappresentanza del difensore (e poi, in ogni caso, posto che si tratta di casi nei quali l’interessato ha certamente avuto notizia personale dell’udienza, se l’imputato ha scelto di non presenziare all’udienza potrà comunque informarsi e soprattutto non si vede perché abbia diritto di creare maggiori difficoltà e problemi rispetto a chi ha invece deciso di presenziare); quando poi l’imputato ha eletto domicilio presso il suo difensore questa nuova notifica - necessariamente effettuata solo presso il difensore domiciliatario - diviene un ulteriore caso di attività veramente inutile per l’imputato, ma dannosa per il processo.
3.3.2.- In quest’ottica si può riflettere sull’omessa previsione che l’imputato dichiari se si afferma  innocente o meno al momento dell’ammissione delle prove (problematica spesso molto seria per il corretto ed efficace svolgimento dell’istruttoria dibattimentale nei processi complessi, pur se in concreto attenuabile con una corretta interpretazione di quanto stabilisce l’art. 493/1 c.p.p., quando recita che il PM e i difensori delle parti “indicano i fatti che intendono provare”, poiché dalla corretta prospettazione di questi si dovrebbe compiutamente dedurre la linea difensiva).
3.3.3.- Si potrebbe aggiungere a questi esempi di garanzie sproporzionate rispetto allo scopo - e per questo a mio avviso da superare - anche un eccesso nella regolamentazione dell’istituto della prescrizione, istituto questo di diritto penale sostanziale, ma con notorie indirette pesanti ripercussioni processuali. Si dovrebbe, infatti, prevedere che la prescrizione del reato sia applicabile solamente fino alla pronuncia della sentenza d’appello, almeno per tutti i casi in cui la Cassazione confermi la pronuncia o rilevi solo difetti di motivazione o comunque vizi che non comportino nullità assolute o vizi insanabili nell’utilizzazione di atti o comunque vizi sostanziali (da individuare con attenzione e senza esagerazioni naturalmente), tenuto conto che in questi casi la “pretesa punitiva” dello Stato appare pienamente esercitata e realizzata, anche se, per giusta garanzia dell’imputato, si deve potere verificare che il giudizio sia stato pronunciato a “regola d’arte”. Non appare ben chiaro perché il tempo necessario per questa verifica di pura legittimità del giudicato (già sostanzialmente formatosi) debba poi comportare l’estinzione del reato anche nei casi in cui si riconosca la correttezza della procedura o non emergano comunque vizi tali da dover provocare una sostanziale regressione del procedimento.
3.3.4.- Mi sembra vi sia un altro esempio di "garanzia" sproporzionata rispetto al giusto obbiettivo che si vuole perseguire e che, per la sua eccessività, potrebbe risultare miope difendere ad oltranza.
Penso alla previsione di necessario rinvio dell'udienza quando il difensore sia legittimamente impedito senza che vi sia un adeguato bilanciamento, ad esempio con l'obbligo di nominare almeno un sostituto processuale del difensore[3] e comunque con un limite al numero dei rinvii possibili per tale motivo (si rifletta solo sugli effetti della possibilità di nominare un unico difensore da parte di tutti gli imputati di un clan mafioso implicati in molti diversi e complessi processi).
3.4.1.- Si potrebbero infine introdurre alcuni meccanismi innovativi, ma probabilmente indispensabili nell’attuale situazione, per evitare la futura oscillazione del pendolo verso il giustizialismo.
3.4.2.- Un esempio: la possibilità di prevedere l'immediata esecutività delle sentenze in grado di appello non appena depositata la motivazione, sempre salva la possibilità di sospensione da parte della Cassazione alla luce dei motivi di ricorso (si pensi ai casi in cui l'impugnazione investe solo aspetti di contorno rispetto al nucleo dell’imputazione ed in conseguenza anche l’eventuale accoglimento influisca in realtà solo su una parte contenuta della pena, mentre il rinvio dell’esecuzione comporta un aumento della sua dannosità anche per il condannato, perché finirà per colpire una persona tanto diversa dall’originario autore del reato).
3.4.3.- Un’altra possibilità: il rinvigorimento dei poteri di direzione del dibattimento da parte del giudice - come avviene d’altra parte in tutte le procedure di stampo accusatorio - poiché non può risultare fisiologico che il processo, oltre ad essere affidato all’iniziativa delle parti, sia addirittura abbandonato alla loro buona volontà di procedere. Ad esempio, personalmente condivido, dal punto di vista tecnico, la pronuncia della Cassazione secondo cui non è prevista nel nostro sistema la possibilità di sanzionare con la decadenza dal diritto di assunzione della prova la parte che non abbia provveduto alla citazione deitesti (cfr. Sez. V, 28.3/12.5.2000, in Cass. Pen. 2001, n. 1186), ma tale conclusione - ripeto, a mio avviso, tecnicamente corretta - appare priva di qualsiasi fondamento nel buon senso (tanto più alla luce dell’art. 507 c.p.p.) e foriera di pericolose conseguenze pratiche. In quest’ottica inoltre sarebbe probabilmente saggio ipotizzare una qualche forma di “sanzione” - realizzata anche solo con meccanismi “morali” stimoli culturali ed ambientali inquadrabili nello spirito della "moral suasion" di stampo anglosassone - per eventuali attività processuali stravaganti ed inammissibili rispetto alla vera funzione del processo.
Per spiegarmi ed evitare il rischio che si pensi solo al contenimento delle attività della difesa, mentre le mie riflessioni hanno veramente a cuore l’efficacia del processo nel suo insieme, richiamerò un esempio che riguarda un PM il quale ha creduto di dover presentare ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione[4] contro l’ordinanza del giudice che, nel corso del dibattimento, aveva prescritto a quel PM la rinnovazione della citazione dei testi inseriti nella sua lista non comparsi ad un’udienza (cfr. S.U. 31.1/8.2.2001, n. 4, in Cass. Pen. 2001, n. 1130): a parte lo specifico caso concreto, che avrà avuto origine, come sempre, per motivi particolari che ci sfuggono e non devono essere qui valutati, mi sembra ci si debba chiedere quale sorta di garanzia rappresenti la possibilità di sindacare e rallentare, senza rischiare appunto alcuna conseguenza, neppure del tipo “morale” cui accennavo, i poteri  puramente ordinatori del giudice che andrebbero al contrario potenziati se si vuole poter risolvere la serie di problemi concreti che sempre si presentano nel corso del processo (come nello svolgimento di qualsiasi attività umana) e che chiedono solo di essere risolti secondo buon senso o comunque superati, qualsiasi via si scelga per farlo.
 
4.- Mi rendo conto dell'estrema limitatezza di queste riflessioni, non a caso definite appunti, svolte presentando solo dei semplici esempi tra i molti malfunzionamenti che si possono rintracciare nel nostro sistema, ma spero possano spingere altri a fare proposte migliori e più efficaci; l’importante mi sembra solo che si riavvii un cammino di soluzione dei problemi nell’ottica della concretezza e di quello che gli anglosassoni definirebbero la ragionevolezza del diritto.


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[1] Presidente della 1^ sezione penale del Tribunale di Bologna

[2]  Peraltro già sperimentato in USA al tempo della seconda guerra mondiale per i cittadini di origine giapponese: ulteriore prova dell’assunto qui sostenuto.

[3] Non so se si affermerà definitivamente e quale senso concreto finirà per avere l’interpretazione giurisprudenziale che tende a stabilire tale obbligo pur in assenza di un chiaro quadro di riferimento normativo che invece risulterebbe una garanzia per tutti.

[4] Si pensi a quante energie spese da tanti, per farlo, per studiarlo, per discuterlo, per motivare la decisione.